ORDINANZA N.2585

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

n.ro progr. 1776 T

LOCALITÀ : CORSO ADRIATICO

data 3.06.2004

CIRCOSCRIZIONE N. 2

prot. n. 18134 del 20.05.2004 III 2.1

Vs/12/P8cotsp04/adriatico

   

Ogg: Prot. C.O.T.S.P. 1589/04T

 

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta presentata dalla Società MONTALDO AUTOGRU SRL, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per lavori di sollevamento apparecchiature con autogru, per un tot. di mq. 105;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il 11 giugno 2004 dalle ore 8.00 alle ore 18.00

in corso Adriatico, in prossimità del n.c. 24

l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:

  1. l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
  2. la via rimanga chiusa soltanto durante le operazioni di montaggio delle apparecchiature che presumibilmente saranno effettuate in dieci fasi per un periodo di circa 30 minuti per ogni fase;
  3. il traffico veicolare leggero verrà dirottato nelle vie interne di Corso Rosselli, mentre quello pesante verrà dirottato su Corso Orbassano, in presenza di movieri a carico del richiedente, posizionati all'incrocio di Corso Adriatico, all'intersezione con Corso Orbassano, i quali dovranno impedire l'accesso ai mezzi pesanti durante le operazioni effettuate con la gru;
  4. durante il restante periodo dovrà essere garantito un corridoio di 3,5 metri nel tratto antistante la gru e l'autocarro;
  5. la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso durante le operazioni della gru e concesso un corridoio laterale per il passaggio dei pedoni di almeno 1 mt;
  6. garantire il transito pedonale in sicurezza;
  7. sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
  8. ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;
  9. che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)