Ordinanza 2548

CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE COMMERCIO

SETTORE ATTIVITĄ ECONOMICHE E DI SERVIZIO

IL DIRETTORE

Premesso che:

- l'Assessore alla Promozione, Turismo, Olimpiadi e Attività Economiche Diffuse della Città di Torino, nell'ambito del progetto "Il nuovo sabato del Balon" ha previsto, con l'intento di rivitalizzare il Borgo ed il suo storico mercato, l'organizzazione dell'iniziativa "Nessun dorma......... al Balon di notte" per tutta la notte di venerdì 4 giugno 2004;

la manifestazione, che si svolgerà a partire dalle 19,00, comprende numerose iniziative sul territorio, tra il "Cortile del Maglio" e via Borgo Dora, da via Mameli a piazza Lanino, destinate ad intrattenere un pubblico eterogeneo di giovani, famiglie, anziani, ecc.

per vivacizzare ulteriormente la zona, è stato ritenuto opportuno consentire l'apertura notturna dei locali e le attività commerciali presenti sull'area;

Considerato che il programma degli appuntamenti (che prevede concerti, spettacoli, degustazioni, ecc.) è tale da richiamare un vasto pubblico;

Richiamata la normativa e le disposizioni comunali in materia, ed in particolare:

- l'art. 13, comma 3 del D.L.vo 31.03.1998, n. 114, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15.03.1997, n. 59", ai sensi del quale "i comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato" (con sup. di vendita fino a 250 mq.);

- la Deliberazione del Consigli Comunale n. 92/99 del 17.05.1999, esecutiva dal 31.05.1999, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 31.03.1998, n. 114. Individuazione di linee guida ed indirizzi applicativi. Criteri in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali" con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine all'opportunità di ricorrere all'applicazione dell'art. 13, comma 3, del D. L.vo 114/1998, prevedendo la possibilità di autorizzare, mediante apposite ordinanze, la deroga all'obbligo di chiusura notturna degli esercizi commerciali in sede fissa aventi le caratteristiche di vicinato;

il punto 1.4 dell'Ordinanza Sindacale sugli orari degli esercizi pubblici di somministrazione n.1341 del 19 giugno 1998, come modificata dall'Ordinanza Sindacale n.1635 del 28 luglio 1998, in base al quale è facoltà del Sindaco autorizzare deroghe agli orari prescelti per speciali manifestazioni locali;

Richiamato il D. L.vo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali ed in particolare l'art. 107 che definisce funzioni e responsabilità della dirigenza;

DISPONE

di consentire l'apertura facoltativa prolungata dalle ore 22,00 di venerdì 4 giugno alle ore 7,00 di sabato 5 giugno 2004, in occasione di "Nessun dorma al Balon di notte", degli esercizi commerciali di vicinato (con superficie di vendita fino a 250 mq.) e degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande che normalmente sono tenuti alla chiusura prima delle ore 7,O0siti in:

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti già vigenti in merito a limitazioni dell'orario di apertura di taluni esercizi commerciali ed esercizi pubblici di somministrazione.

Torino, lì 3/6/2004

IL DIRETTORE