OGGETTO: Gara competitiva podistica Società Sportiva Amici della Pellerina - 16° Miglio della Pellerina - 16 giugno 2004
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta della Società Sportiva Amici della Pellerina, per lo svolgimento della manifestazione denominata "16° Miglio delle Pellerina";
Acquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
il giorno 16 giugno 2004 dalle ore 19.00 alle ore 21.30
in:
corso Appio Claudio, tratto: corso Lecce - corso Telesio
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta su ambo i lati, quale momento statico della circolazione veicolare, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
il raduno non sia impedito dalla Questura ai sensi dell'art. 18 comma 4 del T.U.L.P.S,
i partecipanti dovranno attenersi scrupolosamente alle norme del vigente Codice della Strada;
gli Organizzatori dovranno provvedere a transennare con apposite strutture tutti i tratti del percorso che si trovano in commistione di traffico, in modo da impedire la circolazione dinamica da parte degli utenti della strada e salvaguardare l'incolumità degli atleti; gli stessi dovranno provvedere a posizionare a posizionare la segnaletica di divieto e preavviso nei modi e tempi prestabiliti;
gli Organizzatori dovranno altresì provvedere, con proprio personale, al controllo delle strutture di delimitazione del percorso ed alla loro sollecita rimozione al termine della gara, al fine di consentire una pronta ripresa della regolare viabilità;
vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;
con l'ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico del responsabile della Società Sportiva Amici della Pellerina il quale assumerà la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovrà altresì garantire che durante lo svolgimento della manifestazione sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica e degli stessi partecipanti;
la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente , e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti
norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.