DC/Ord. Varie/O.S.P./Manif. Priv. e Pert. CS/ascoli_torri
Ogg.: Prot. C.O.T.S.P. 1479/04
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta dell'Associazione Tre Torri, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per lo svolgimento di una manifestazione a carattere religioso e di una processione;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in:
via Ascoli, tratto: corso Umbria - via Pistoia
via Ceva, tratto: via Livorno - via Bari
il giorno 28/05/2004 dalle ore 18.30 alle ore 24.00
il giorno 29/05/2004 dalle ore 14.00 alle ore 24.00
il giorno 30/05/2004 dalle ore 9.00 alle ore 24.00
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;
il giorno 30/05/2004
in
corso Umbria, tratto: via Livorno - via Caserta;
via Caserta, tratto: corso Umbria - corso Regina Margherita;
corso Regina Margherita, carreggiata laterale NORD, tratto via Caserta - via Bari;
via Bari, tratto: corso Regina Margherita - corso Umbria;
via Capua, tratto: corso Umbria - via Livorno;
via Livorno, tratto: via Capua - corso Regina Margherita;
corso Regina Margherita, carreggiata laterale NORD, tratto via Livorno - via Vicenza;
via Vicenza, tratto: corso Regina Margherita - via San Giovanni Bosco;
via San Giovanni Bosco, tratto: via Vicenza - via Aquila;
via Aquila, tratto: via San Giovanni Bosco - via Capua;
via Capua: tratto: via Aquila - via Vicenza;
via Vicenza, tratto: via Capua - via Ceva;
via Fagnano, tratto: via Ceva - corso Umbria;
corso Umbria, tratto: via Fagnano - via Aquila;
via Aquila, tratto: corso Umbria - via Pianfei;
via Pianfei;
via Graziadio, tratto: via Pianfei - via Capua;
via Capua, tratto: via Graziadio - via Livorno;
via Livorno, tratto: via Capua - via Ceva;
l'istituzione del divieto di transito, dalle ore 16.00 alle ore 18.30 e per il tempo strettamente necessario al passaggio della processione religiosa di cui alle premesse, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica;
l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:
l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
conservazione e vigilanza della prescritta segnaletica stradale;
la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;
che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;
presenza di adeguato personale che garantisca il mantenimento delle condizioni sopra elencate, durante l'intera durata della manifestazione, la rimozione delle strutture sopra citate ed il ripristino della circolazione al termine della stessa;
con ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico degli organizzatori della manifestazioni i quali assumeranno la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovranno altresì garantire che durante lo svolgimento della sfilata sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica degli stessi partecipanti;
la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.