Prot. n. 4 del 18/05/2004 |
Ordinanza n. 2271 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE PIANIFICAZIONE E TRASPORTI
OGGETTO : Disciplina delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli
pesanti.
IL DIRIGENTE
Con la deliberazione della Giunta Comunale del 15 luglio 1994 (mecc. 9405715/06),
la Civica Amministrazione approvava, fra l'altro, l'attuale perimetro della
Zona a Traffico Limitato (ZTL Centrale) con vigore dalle ore 7,30 alle ore
10.30 dei giorni feriali escluso il sabato.
L'Ordinanza dirigenziale n 4367 del 24 dicembre 2001, in considerazione
della massa di alcuni veicoli che potrebbe cagionare pericolo di danno a
persone o cose, o grave intralcio alla circolazione veicolare, ha vietato
la circolazione dalle ore 00 alle ore 24:
- agli autoarticolati, ai trattori stradali trainanti, agli autocarri,
agli autoveicoli per trasporti specifici ed agli autoveicoli per usi speciali,
aventi massa a pieno carico superiore alle 11,5 tonnellate nella Zona A
interna al perimetro formato da : Fiume Po, Corso Vittorio Emanuele Il,
Corso Inghilterra, Piazza Statuto, Corso Principe Eugenio, Corso Regina
Margherita esclusi
- agli autoarticolati, ai trattori stradali trainanti, agli autocarri,
agli autoveicoli per trasporti specifici ed agli autoveicoli per usi speciali,
aventi massa a pieno carico superiore alle 8 tonnellate nella Zona B interna
al perimetro formato da : Strada comunale di Superga compresa, confine con
il Comune di Baldissero Torinese, confine con il Comune di Pino Torinese,
confine con il Comune di Pecetto, confine con il Comune di Moncalieri, Strada
comunale dei Ronchi compresa, Strada del Fioccardo compresa, Corso Moncalíeri
e Corso Casale esclusi (ad eccezione di Strada Traforo del Pino e di Corso
Chieri)
Tale ordinanza, che riguarda solo i veicoli superiori ad un certo peso
(11,5 tonnellate in Zona A o 8 tonnellate in Zona B) prevede peraltro la
possibilità di rilasciare autorizzazioni in deroga alle succitate
limitazioni alla circolazione a condizione che tali veicoli non arrechino
intralcio alla circolazione veicolare.
L'autorizzazione che consente in certi casi anche l'accesso alla ZTL Centrale,
deve altresì tenere conto delle novità recentemente introdotte
dall'Amministrazione comunale in materia di controllo elettronico della
circolazione in ZTL.
A tal proposito, si evidenzia come con provvedimento del 23 aprile 2003
(Mecc. 03 03009/006), la Giunta comunale abbia istituito un nuovo sistema
di controllo degli accessi alla ZTL Centrale ai sensi dell'art. 17, comma
133 bis, Legge 127/97, munito di porte elettroniche in grado di fotografare
le targhe dei veicoli in transito nonché di appositi sistemi in grado
di riconoscere i dispositivi elettronici di bordo (telepass)
Inoltre, in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale del 29
luglio 2003 (mecc. 03 06079/06) e s.m.i di riordino della disciplina generale
della ZTL Centrale, sono state emanate l'ordinanza dirigenziale n 4693 del
25 novembre 2003 e l'Ordinanza dirigenziale n 523 del 12 febbraio 2004
In tale ultimo provvedimento sono indicati i veicoli esenti, ossia quei
veicoli particolari; (quali quelli di servizio alla polizia, mezzi di soccorso
e di trasporto pubblico, ecc.) che evidenziano chiari segni di riconoscimento
all'esterno (ad es. per la dicitura dell'ente riportata sulla carrozzeria
o per la particolare conformazione del veicolo stesso), per cui non è
necessaria la richiesta del permesso di circolazione; la gestione dei veicoli
esenti è sta affidata al GTT con la suddetta deliberazione del 2'3
aprile 2003 (Mecc. 03 03009/006).
In particolare, ai sensi del combinato disposto delle ordinanze dirigenziali
n 523 del 12 febbraio 2004 e n 4367 del 24 dicembre 2001, possono circolare
(anche) in ZTL Centrale i veicoli con massa complessiva superiore a 11,5
tonnellate, autorizzati preventivamente dall'Amministrazione comunale; gli
interessati, contestualmente all'istanza, comunicano il numero di targa
dell'autocarro in caso d'ingresso in ZTL..
Ferma restando la necessità di rilasciare una formale autorizzazione
ai sensi delle predette ordinanze, si ritiene peraltro opportuno l'emissione
di un permesso di circolazione solo per quei veicoli (autoarticolati, trattori
stradali trainanti, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli
per usi speciali con massa superiore a 11,5 o 8 tonnellate) che evidenziano
le sottoindicate caratteristiche :
- Continuità delle esigenze di circolazione sottese alle richiesta
di autorizzazione in oggetto
- Caratteristiche tipologiche e massa del veicolo da autorizzare
che consentono per lo stesso il transito in modo reiterato in area centrale
senza cagionare intralcio alla circolazione veicolare e/o pericolo di danno
a persone o cose.
- Non necessarietà di definire per il veicolo da autorizzare
un particolare percorso da seguire
Tale permesso denominato "VEICOLI PESANTI", della durata annuale,
consentirà al titolare l'esercizio delle sotto indicate facoltà
(singole o cumulate fra loro) a seconda delle necessità evidenziate
e comprovate dal richiedente:
- transito nella zona A di cui all'ordinanza dirigenziale n 4367 del 24
dicembre 2001, con sosta consentita sul sedime stradale nelle aree medesime,
semprechè si ottemperi al pagamento della sosta durante l'orario
di funzionamento dei parcheggi a pagamento. La sosta non sarà consentita
nei luoghi ove vigono i divieti di fermata o di sosta, con o senza rimozione
coatta, e nei luoghi ove vigono i divieti di sosta e di fermata previsti
dagli artt. 157 e 158 del Nuovo Codice della Strada, fatta comunque salva
la fermata nei punti di lavoro ed il carico scarico merci durante l'orario
consentito negli stalli appositì;
- transito nella zona B dì cui all'ordinanza dirigenziale n 4367
dei 24 dicembre 2001, con sosta consentita sul sedime stradale nelle aree
medesime, semprechè si ottemperi al pagamento della sosta durante
l'orario di funzionamento dei parcheggi a pagamento. La sosta non sarà
consentita nei luoghi ove vigono i divietì di fermata o di sosta,
con o senza rimozione coatta, e nei luoghi ove vigono i divieti di sosta
e di fermata previsti dagli artt. 157 e 158 del Nuovo Codice della Strada,
fatta comunque salva la fermata nei punti dì lavoro ed il carico
scarico merci durante l'orario consentito negli stalli appositi;
- transito nella ZTL Centrale Ordinaria con sosta consentita sul sedime
stradale nella ZTL medesima, semprechè si ottemperi al pagamento
della sosta durante 1,orariO di funzionamento dei parcheggi a pagamento.
La sosta non sarà consentita nei 1uoghi ove vigono i divieti di fermata
o di sosta, con o senza rimozione coatta, e nei luoghi ove vigono i divieti
di sosta e di fermata previsti dagli artt. 157 e 158 del Nuovo Codice della
Strada, fatta comunque salva la fermata nei punti di lavoro ed il carico
scarico merci durante l'orario consentito negli stalli appositi;
- transito nella ZTL Vie riservate con sosta consentita per il tempo strettamente
necessario all'espletamento dell'attività per cui si è chiesta
l'autorizzazione laddove non si crei intràfcio alla circolazione
del mezzo pubblico ed il carico scarico merci durante l'orario consentito
negli stalli appositi;
- transito nella ZTL Corsie riservate al mezzo pubblico poste all'interno
della ZTL Centrale, con possibilità di fermata ove strettamente necessario
all'espletamento dell'attività per cui si è chiesta l'autorizzazione;
- transito nella ZTL Pedonale ed in altre aree pedonali fuori dalla ZTL
Centrale con sosta nelle medesime per il tempo strettamente necessario all'espletamento
dell'attività per cui si è chiesta l'autorizzazione e con
possibilità di effettuare il carico scarico merci durante l'orario
consentito negli appositi stalli;
- transito nella ZTL Valentino con sosta consentita sul sedime stradale
nella ZTL medesima. La sosta non sarà consentita nei luoghi ove vigono
i divieti di fermata o di sosta, con o senza rimozione coatta, e nei luoghi
ove vigono i divieti di sosta e di fermata previsti dagli artt. 157 e 158
del Nuovo Codice della Strada, fatta comunque salva la fermata nei punti
di lavoro ed il carico scarico merci durante l'orario consentito negli appositi
stalli;
Tale permesso, da esporre ben visibile sul parabrezza, riporterà
la/le singola/e facoltà autorizzata/e e la relativa data di scadenza;
sarà compito della Civica Amministrazione gestire le targhe dei veicoli
autorizzati, ai fini del controllo elettronico della ZTL Centrale.
Per tutti gli autoarticolati, trattori stradali trainanti, autocarri, autoveicoli
per trasporti specifici e autoveicoli per usi speciali con massa superiore
a 11,5 tonnellate (Zona A) o 8 tonnellate (Zona B) e che non evidenziano
altresì le suddette caratteristiche o esigenze, viene rilasciata
dalla Civica Amministrazione un'autorizzazione temporanea, valida da un
giorno a sei mesi, nella quale è indicato il percorso che il veicolo
autorizzato è tenuto a percorrere sarà compito del GTT Spa
gestire le targhe dei veicoli autorizzati, ai fini del controllo elettronico
della ZTL Centrale
Visto l'art. 107, comma 5' del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n 267
Visti altresì gli Artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285
del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento
di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495.
ORDINA
- Di istituire, ai sensi del combinato disposto delle ordinanze dirigenziali
n 523 del 12 febbraio 2004 e n 4367 del 24 dicembre 2001, il permesso
di circolazione denominato "VEICOLI PESANTI' che consentirà
al titolare l'esercizio delle sotto indicate facoltà (singole o
cumulate fra loro) a seconda delle necessità evidenziate e comprovate
dal richiedente:
- transito nella zona A di cui all'ordinanza dirigenziale n 4367
del 24 dicembre 2001, con sosta consentita sul sedime stradale nelle
aree medesime, semprechè si ottemperi al pagamento della sosta
durante l'orario di funzionamento dei parcheggi a pagamento. La sosta
non sarà consentita nei luoghi ove vigono i divieti di fermata
o di sosta, con o senza rimozione coatta, e nei luoghi ove vigono
i divieti di sosta e di fermata previsti dagli artt. 157 e 158 del
Nuovo Codice della Strada, fatta comunque salva la fermata nei punti
di lavoro ed il carico scarico merci durante l'orario consentito negli
stalli appositi,
- transito nella zona B di cui all'ordinanza dirigenziale n 4367
dei 24 dicembre 2001, consosta consentita sul sedime stradale nelle
aree medesime, s~jnprechè si ottemperi alpagamento della sosta
durante l'orario di funzionamento dei pàrcheggi a pagamento.
Lasosta non sarà consentita nei luoghi ove vigono i divieti
di fermata o di sosta, con o senzarimozione coatta, e nei luoghi ove
vigono i divieti di sosta e di fermata previsti dagli artt.157 e 158
del Nuovo Codice della Strada, fatta comunque salva la fermata nei
punti dilavoro ed il carico scarico merci durante l'orario consentito
negli stalli appositi;
- transito nella ZTL Centrale Ordinaria con sosta consentita sul
sedime stradale nella ZTLmedesima, semprechè si ottemperi al
pagamento della sosta durante l'orario difunzionamento dei parcheggi
a pagamento. La sosta non sarà consentita nei luoghi ovevigono
i divieti di fermata o di sosta, con o senza rimozione coatta, e nei
luoghi ove vigonoi divieti di sosta e di fermata previsti dagli artt.
157 e 158 del Nuovo Codice della Strada,fatta comunque salva la fermata
nei punti di lavoro ed il carico scarico merci durantel'orario consentito
negli stalli appositi;
- transito nella ZTL Vie riservate con sosta consentita per il tempo
strettamente necessarioall'espietamento dell'attività per cui
si è chiesta l'autorizzazione laddove non si creiintralcio
alla circolazione del mezzo pubblico ed il carico scarico merci durante
l'orarioconsentito negli stalli appositi;
- transito nella ZTL Corsie riservate al mezzo pubblico poste all'interno
della ZTL Centrale,con possibilità di fermata ove strettamente
necessario all'espletamento dell'attività per cuisi è
chiesta l'autorizzazione;
- transito nella ZTL Pedonale ed in altre aree pedonali fuori dalla
ZTL Centrale con sostanelle medesime per il tempo strettamente necessario
all'espletamento dell'attività per cui siè chiesta l'autorizzazione
e con possibilità di effettuare il carico scarico merci durantel'orario
consentito negli appositi stalli;
- transito nella ZTL Valentino con sosta consentita sul sedime stradale
nella ZTL medesima.La sosta non sarà consentita nei luoghi
ove vigono i divieti di fermata o di sosta, con osenza rimozione coatta,
e nei luoghi ove vigono i divieti di sosta e di fermata previsti dagliartt.
157 e 158 del Nuovo Codice della Strada, fatta comunque salva la fermata
nei punti dilavoro ed il carico scarico merci durante l'orario consentito
negli appositi stalli;
Tale permesso, della durata annuale, da esporre ben visibile sul parabrezza,
riporterà lalle singola/e facoltà autorizzata/e e la relativa
data di scadenza e sarà rilasciato avuto riguardo a: Continuità
delle esigenze di circolazione sottese alle richiesta di autorizzazione
in oggetto Caratteristiche tipologiche e massa del veicolo da autorizzare
che consentono per lo stesso il transito in modo reiterato in area centrale
senza cagionare intralcio alla circolazione veicolare e/o pericolo di
danno a persone o cose. Non necessarietà di definire per il veicolo
da autorizzare un particolare percorso da seguire
Sarà compito della Civica Amministrazione gestire le targhe
dei veicoli autorizzati, ai fini del controllo elettronico della ZTL
Centrale
- Di stabilire, per tutti gli autoarticolati, trattori stradali trainanti,
autocarri, autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per usi speciali
con massa superiore a 11, 5 tonnellate (Zona A) o 8 tonnellate (Zona B)
di cui all'ordinanza dirigenziale n 4367 del 24 dicembre 2001 e che non
evidenziano altresì le caratteristiche o esigenze riportate al
punto 1, il rilascio da parte della Civica Amministrazione di un'autorizzazione
temporanea, valida da un giorno a sei mesi, nella quale è indicato
il percorso che il veicolo autorizzato è tenuto a percorrere; sarà
compito deL GTT Spa gestire le targhe dei veicoli autorizzatí,
ai fini dei controllo elettronico della ZTL Centrale.
- Di dare pubblicità del presente provvedimento mediante affissione
all'Albo Pretorio, ai sensi di Legge.
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio
e la sua efficacia decorre dal primo giorno di pubblicazione;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte.
Torino, 18.05.2004
Il Dirigente