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ORDINANZA N. 2229

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 334

LOCALITÀ corso Quintino Sella

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 14/05/04

LB/VARIE04/sella

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 3595 prot. n. 621 del 14.11.2000 con la quale veniva istituito il divieto di fermata sul lato SUD di corso Quintino Sella a partire dall'intersezione con via Francesco Ladetto e procedendo verso EST per un tratto di m 65.00 circa;

Vista la richiesta del Gruppo Torinese Trasporti;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Quintino Sella

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita con disposizione "in linea" ai veicoli GTT che effettuano servizio di trasporto pubblico, sul lato NORD a partire dal f.m. EST di via Davanzati e procedendo verso EST per un tratto di m 75.00 circa e cioè in corrispondenza dei capilinea delle linee urbane "56" e "75";
  2. l'istituzione del divieto di fermata sul lato SUD a partire dall'intersezione con via Ladetto e procedendo verso EST fino all'intersezione con largo Tabacchi;
  3. la revoca dell'ordinanza n. 3595 prot. n. 621 del 14.11.2000, meglio specificata in premessa;
  4. la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta, per grave intralcio alla circolazione;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)