ORDINANZA N. 2178 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
n.ro progr. 1468 T |
LOCALITÀ corso Principe Oddone |
data 12.05.04 |
CIRCOSCRIZIONE N. 4 |
Prot. n. III 2.7 |
FB23/A/infrastrutture/oddone3 |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta del Dirigente Settore Infrastrutture, relativa ai lavori di realizzazione del passante ferroviario;
Visto il punto B) dell'ordinanza n. 1934, prot. 1288 T del 30.04.04 che istituisce, tra l'altro, in corso P. Oddone, lato Ovest, tratto: via Carena - via san Donato, la sosta negli appositi spazi demarcati;
Considerato che la sosta di cui al punto B) della citata ordinanza deve essere integrato con la sosta a pagamento, dando la possibilità ai residenti e ai dimoranti delle Sottozone A1/D1 di poter parcheggiare nell'area di parcheggio istituita;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
a far tempo dalla data del presente provvedimento, a condizione che si dia effettivo inizio alle lavorazioni autorizzate e sino a cessate esigenze
ad integrazione e modifica del punto B) dell'ordinanza n. 1934, prot. 1288 T del 30.04.04, meglio specificata in premessa
in:
in corso P. Oddone, lato Ovest, tratto: via Carena - via san Donato
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni osservando le seguenti modalità:
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra, comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)