OGGETTO: Gara competitiva - "28° Stratorino" Associazione Sportiva Joyful del 30 maggio 2004.
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta dell'Associazione Sportiva Joyful per lo svolgimento della manifestazione podistica agonistica denominata " 28° Stratorino";
Acquisito il parere favorevole del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando;
Acquisito il parere favorevole della GTT S.p.A.;
Acquisito il parere favorevole del Settore Gestione Verde;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
il 30 maggio 2004
in:
Stratorino:
piazza S. Carlo; via Roma; via Po; piazza Vittorio Veneto; lungo Po Diaz; corso Cairoli, viale Virgilio; viale Turr; viale Millo; viale Marinai d'Italia; corso G. Galilei; corso Massimo D'Azeglio, carreggiata Est, tratto: corso G. Galilei - via Tiziano; corso M. D'Azeglio, carreggiata di collegamento tra la carreggiata Ovest ed Est del corso stesso; corso M. D'Azeglio, carreggiata Est (incontromano) tratto: via Tiziano - corso Dante; corso Dante, tratto: corso M. D'Azeglio - corso Turati; corso Turati, tratto: corso Dante - corso Unione Sovietica; corso Unione Sovietica, tratto: corso Turati - corso Sebastopoli; corso Sebastiopoli, tratto: corso Unione Sovietica - corso IV Novembre; corso IV Novembre, tratto: corso Sebastopoli - corso Monte Lungo; corso Monte Lungo; piazza Costantino il Grande; corso G. Ferraris, tratto: piazza Costantino il Grande - corso Vittorio Emanuele II; corso Vittorio Emanuele II, tratto: corso G. Ferraris - piazza Carlo Felice; piazza Carlo Felice.
Ministratorino:
piazza C.L.N., piazza S. Carlo; via Roma, tratto: piazza S. Carlo - piazza Castello; piazza Castello;: via Accademia delle Scienze; via Lagrange, tratto: via Accademia delle Scienze - via T. Rossi; via T. Rossi.
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8.00 e fino a cessate esigenze, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica;
in piazza S. Carlo, lato Est del Settore Est per mq. 120 in prossimità del n.c. 161, dalle ore 20.00 del 29.05.04 alle ore 15.00 del 30.05.04
l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
dalle ore 6.00 e sino a cessate esigenze del 30.05.04
in:
piazza S. Carlo;
via Roma;
piazza C.L.N.;
l'istituzione del divieto di sosta su ambo i lati, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
il raduno non sia impedito dalla Questura ai sensi dell'art. 18 comma 4 del T.U.L.P.S,
il percorso dovrà essere delimitato con segnaletica, barriere e nastri nei tempi e
modi previsti da parte degli Organizzatori, in modo che gli atleti impegnino parte
della carreggiata posta al di fuori della normale circolazione stradale;
il personale dell'Organizzazione garantisca il mantenimento delle condizioni necessarie durante l'intera durata dell'evento sportivo, la rimozione delle strutture e il ripristino della circolazione al termine della manifestazione;
i partecipanti dovranno attenersi scrupolosamente alle norme del vigente Codice della Strada;
vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;
non vengano in alcun modo occupate e/o danneggiate le aree verdi, che le alberate presenti non vengano impegnate con tiranti o altro e che l'area venga lasciata pulita e libera da ingombri al termine dell'occupazione;
con l'ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico del responsabile dell'Associazione Sportiva Joyful, il quale assumerà la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovrà altresì garantire che durante lo svolgimento della manifestazione sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica e degli stessi partecipanti;
la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente , e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.