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ORDINANZA N. 2154

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 323

LOCALITÀ via Saluzzo

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 12/05/04

GI/VARIE04/saluzzo

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 777 prot. 167 T del 17.04.1998, con la quale veniva istituita sul lato EST di via Saluzzo, un'area per effettuare le operazioni di carico e scarico; per un tratto di m 10 circa a SUD del passo carrabile contraddistinto con il n.c. 42;

Vista la richiesta di alcuni titolari di esercizi commerciali ubicati in via Saluzzo;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Saluzzo

  1. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 9.00 alle ore 16.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato OVEST della via, immediatamente a SUD del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 42 bis e, per un tratto di m 8.00 circa con disposizione "in fila" ;
  2. la revoca della sosta a pagamento limitatamente al tratto e agli orari in cui è vigente il provvedimento di cui al punto 1) suddetto;
  3. la revoca dell'ordinanza n. 777 prot. 167 T del 17.04.1998, meglio specificata in premessa;
  4. l'istituzione della sosta a pagamento sul lato EST della via per un tratto di m 10 circa a SUD del passo carrabile contraddistinto con il n.c. 42, con le modalità stabilite con l'ordinanza n.300 prot. 56 dell'1.02.99;
  5. la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta, per grave intralcio alla circolazione;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)