ORDINANZA N. 2139

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 1452 T III.2.2

LOCALITĄ: via Vado ecc..

del 11.05.04

CIRCOSCRIZIONE N. 9

 

FB18\patrizia/gara strasantamonica 23.05.04

OGGETTO: Gara non competitiva - "Strasantamonica" Parrocchia S. Monica del 23 maggio 2004.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la richiesta della Parrocchia S. Monica per lo svolgimento della manifestazione podistica non agonistica denominata " Strasantamonica";

Acquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando,

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 23 maggio 2004

in :

via Vado, tratto: via Spotorno - via Genova; via Spotorno, tratto: via Millefonti - via Vado; via Millefonti, tratto: via Ventimiglia - via Nizza; marciapiede Est di corso Unità d'Italia; viale Paolo Thaon di Revel; marciapiede Ovest di corso Unità d'Italia; marciapiede del piazzale F.lli Ceirano; marciapiede Nord di via Garessio;

- l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 16.00 e fino a cessate esigenze, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:

modi previsti da parte degli Organizzatori, in modo che gli atleti impegnino parte

della carreggiata posta al di fuori della normale circolazione stradale;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla

apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

IL DIRIGENTE

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)