ORDINANZA N. 2019 |
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 1354 T III.2.2 |
LOCALITĄ: viale Bistolfi ecc.. |
del 5.05.04 |
CIRCOSCRIZIONE N. 2-3 |
FB18\patrizia/gara roller marathon |
OGGETTO: Gara competitiva - "VII International Torino Roller Marathon" del 9 maggio 2004.
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta del Comitato Organizzatore Roller Marathon per lo svolgimento della manifestazione agonistica denominata " VII International Torino Roller Marathon";
Acquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando,
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
il giorno 9 maggio 2004
A) in:
percorso per adulti:
viale Bistolfi; viale Burdin; corso Piaggia; corso Rosselli, tratto: corso Trapani - piazza Marmolada; piazza Marmolada; corso Racconigi, tratto: piazza Marmolada - largo Tirreno; largo Tirreno; via Tirreno, tratto: largo Tirreno - via Gorizia; via Gorizia, tratto: via Tirreno - corso Sebastopoli; corso Sebastopoli, tratto: via Gorizia - via G. Reni; via G. Reni, tratto: corso Sebastopoli - via Veglia; via S. M. Mazzarello; via De Sanctis, tratto: via Monginevro - via Chambery; via Chambery, tratto: via De Sanctis - corso Brunelleschi; corso Brunelleschi; corso D'Albertis;
percorso per bambini:
viale Bistolfi; viale Burdin; corso Piaggia; corso Trapani carreggiata laterale Ovest, tratto: viale Bistolfi - corso Lione; corso Lione; corso Brunelleschi, tratto: corso Lione - viale Bistolfi;
B) in:
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
modi previsti da parte degli Organizzatori, in modo che gli atleti impegnino parte
della carreggiata posta al di fuori della normale circolazione stradale;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
IL DIRIGENTE
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)