ORDINANZA N. 1992

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 1331 T III.2.2

LOCALITĄ: corso Rosselli ecc..

del 4.05.04

CIRCOSCRIZIONE N.2-3-10

 

FB18\patrizia/gara 3°trofeoconc.fiat viva

OGGETTO: Gara non competitiva - "3° Trofeo Concessionaria Fiat Viva" Team Monviso del 8 maggio 2004.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la richiesta del Team Monviso per lo svolgimento della manifestazione ciclistica non agonistica denominata " 3° Trofeo Concessionaria Fiat Viva";

Acquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando,

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 8 maggio 2004

in :

corso Rosselli; corso Trapani, tratto: corso Rosselli - corso Siracusa; corso Siracusa; piazza Pitagora; corso Orbassano, tratto: piazza Pitagora - piazza Cattaneo; piazza Cattaneo; corso Tazzoli; corso Unione Sovietica, tratto: corso Tazzoli - fine territorio; corso Allamano; via Veglia; via Arbe; via Tirreno, tratto: via Arbe - corso Trapani; corso Trapani, tratto: via Tirreno - via San Paolo; via San Paolo, tratto: corso Trapani - corso Rosselli;

- l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 13.30 e fino a cessate esigenze, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:

modi previsti da parte degli Organizzatori, in modo che gli atleti impegnino parte

della carreggiata posta al di fuori della normale circolazione stradale;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla

apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

IL DIRIGENTE

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)