Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6,7. e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta del Presidente dell'Associazione di Via denominata "Monginevro 2000", .tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico in occasione della manifestazione denominata " Via Monginevro Mon...Amour";
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
la revoca dell'ordinanza n. 1842 prot. n. 1230 T del 26.04.2004
A) in:
via Monginevro, nell'area antistante il n.c. 86(corsia di collegamento tra via Genola e via Campiglione), il giorno 22 maggio 2004 dalle ore 12.00 alle ore 24.00 e il giorno 23 maggio 2004 dalle ore .00 alle ore 24.00;
via Monginevro, tratto: piazza Sabotino - corso Trapani esclusi, escluso corso Racconigi e via Caraglio, il giorno 23 maggio 2004 dalle ore .00 alle ore 20.30;
l'istituzione del divieto di sosta, su ambo i lati, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
B) in
via Monginevro nei tratti compresi fra piazza Sabotino e corso Trapani esclusi, escluso corso Racconigi e via Caraglio, il giorno 23 maggio 2004 dalle ore 6.30 alle ore20.30;
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta , su ambo i lati, quale momento statico della circolazione , con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica, per i veicoli muniti di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrai esistenti;
ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone motulese;
che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose ;
l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante la posa di idonea segnaletica di avviso da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima della manifestazione;
con l'ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico degli organizzatori della manifestazione, i quali assumeranno la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovranno altresì garantire che durante lo svolgimento della manifestazione sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica e degli stessi partecipanti;
la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente , e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.