ORDINANZA N. 1957 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
Prot. n. 298 |
LOCALITÀ Largo Casteldelfino, Via Casteldelfino, Via Breglio |
CIRCOSCRIZIONE N. 5 |
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del 3/05/04 |
LB/VARIE04/casteldelfino |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 1662 prot. n. 1518 del 11.10.95 con la quale veniva istituito il divieto di sosta dalle ore 9. alle ore 19.00 dei giorni feriali con sosta riservata esclusivamente ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone motulese sul lato Ovest di largo Casteldelfino in corrispondenza del n.c. 19;
Vista l'ordinanza n. 800 prot. n. 130 del 4.3.03 con la quale veniva istituito il divieto di sosta dalle ore 7.30 alle ore 16.30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 7.30 alle ore 13.30 del sabato, dei giorni feriali, con fermata consentita esclusivamente ai veicoli adibiti al servizio di persone motulese o non vedenti, per il tempo strettamente necessario alla salita e discesa, sul lato Ovest della carreggiata EST di via Casteldelfino, a m 5.00 circa a SUD del f.testata Nord della banchina esistente tra il n.c. 24 e la via Breglio, per un posto auto con disposizione "in fila";
Visti gli elaborati progettuali redatti dal civico Ufficio Tecnico relativi alla nuova sistemazione viabile di largo Casteldelfino;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
A) in largo Casteldelfino
B) in via Casteldelfino
C) in via Breglio
D)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e delle rastrelliere, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)