ORDINANZA N. 1950

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 291

LOCALITÀ Ponte Carpanini

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 3/05/04

LB/VARIE04/carpanini

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 3580 prot. n. 607 del 18.11.2002 con la quale al punto 3) è stato istituito il divieto di transito ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t, in via Borgo Dora, a partire da via Andreis e procedendo verso NORD fino a m 10.00 circa a SUD del n.c. 34;

Vista l'ordinanza n. 5079 prot. n. 806 del 30.12.2003 con la quale è stato istituito sul ponte Carpanini, il divieto di transito ai veicoli aventi massa per asse superiore a 20 t e, comunque, aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 60 t;

Considerato che sul ponte Carpanini occorre, per motivi di omogeneità, vietare il transito ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

sul ponte Domenico Carpanini

  1. l'istituzione del divieto di transito ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t;
  2. la revoca dell'ordinanza n. 5079 prot. n. 806 del 30.12.2003, meglio specificata in premessa;
  3. la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)