Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Viste le segnalazioni della Circoscrizione n. 8, del Corpo di Polizia Municipale e della Fierimpresa relative ai lavori di ripristino dei locali di Torino Esposizioni;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
in Corso Massimo d'Azeglio, carreggiata laterale Est, tratto antistante Torino Esposizioni
a far tempo dalla data del presente provvedimento e per tutto il periodo di permanenza dello steccato
l'istituzione:
del senso unico di circolazione veicolare nella carreggiata laterale Est di Corso Massimo d'Azeglio nel tratto tra l'intersezione con Via Petrarca e, procedendo verso Nord, per un tratto di m 190 circa fino al varco posto a m 50 circa dall'intersezione con Viale Boiardo; direzione di marcia da Sud verso Nord;
dell'obbligo di svolta a destra, in corrispondenza del summenzionato varco, per i veicoli che percorrono il suddetto tratto nella direzione da Sud verso Nord;
dell'obbligo di svolta a sinistra, in corrispondenza del punto sopra individuato (a m 50 dall'intersezione con Viale Boiardo), per i veicoli che percorrono la carreggiata laerale Est del corso provenendo dall'intersezione con Viale Boiardo (con direzione da Nord a Sud);
dell'obbligo di dare precedenza per i veicoli che viaggiano nella direzione da Nord verso Sud provenendo dall'intersezione con Viale Boiardo quanto giungono al varco posto a m 50 circa a Sud della stessa intersezione (dove poi potranno svoltare a sinistra);
dell'obbligo di fermarsi (stop) per i veicoli che provenendo dalla carreggiata laterale Est di Corso Massimo d'Azeglio, si immettano nel Piazzale al monumento al Amedeo di Savoia;
della sosta a pagamento con disposizione a spina sul lato Est della carreggiata laterale Est del corso, nel tratto tra l'intersezione con Via Petrarca e, procedendo verso Nord per un tratto di m 175 circa;
della sosta a pagamento con disposizione a spina sul lato Est dell'isola spartitraffico ubicata in corrispondenza dell'intersezione con Viale Boiardo, a partire dal varco a m 50 a Sud della stessa intersezione e procedendo verso Nord per un tratto di m 20 circa con contestuale sospensione temporanea dell'area riservata ai taxi;
della sosta a pagamento con disposizione a pettine per n. 2 posti sul protendimento dell'isola spartitraffico ubicata in corrispondenza del n.c. 15;
la revoca:
dell'obbligo di svolta a destra per i veicoli che giungono all'intersezione con Via Petrarca percorrendo la carreggiata laterale Est di Corso Massimo d'Azeglio, nel tratto tra Via Monti e Via Petrarca;
del senso unico di circolazione veicolare nella carreggiata laterale Est di Corso Massimo d'Azeglio con direzione da Nord verso Sud;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni osservando le seguenti modalità:
l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;
la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.