ORDINANZA N.1896

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 201 h

LOCALITÀ DI REVOCA: p.za Polonia 94

Del 29.4.2004

LOCALITÀ DI ISTITUZIONE: p.za Polonia

 

CIRCOSCRIZIONE N. 4

 

AP/traslazione/disabile/ad personam/ p.za Polonia

 

OGGETTO: Richiesta di spostamento parcheggio riservato ("ad personam") ad uso disabile.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

Vista l'ordinanza n. 1902 del 17/06/2002 che ha istituito in p.za p.za Polonia , il divieto di sosta dalle ore 7.30 alle ore 18.00 da lunedì a venerdì con sosta "a pettine" riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 1271 rilasciato a al titolare, sul lato SUD della piazza, per un posto auto, a partire da m 45 circa ad EST del n.c. 94 ;

Vista la domanda presentata dal titolare del contrassegno di circolazione per disabili n. 400 rilasciato dal Comune di Collegno, volta ad ottenere un parcheggio riservato "ad personam" nei pressi della propria abitazione sita in Torino, in l.go Dora Napoli 84 , ai sensi del comma 5 dell'art. 381 del predetto D.P.R. 495/92

Considerata l'opportunità di accogliere la predetta richiesta visto l'esito del sopralluogo degli uffici competenti;

ORDINA

in p.za Polonia

in p.za Polonia

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere altresì proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)