ORDINANZA N. 1874

CITTĄ DI TORINO

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 1244 t III.2.2

LOCALITĄ: CORSO Trapani ecc..

Del 28.04.04

CIRCOSCRIZIONE N. 3-2-9

 

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OGGETTO: Gara non competitiva - "6° Trofeo di Primavera" Associazione V.C. Bergamin - Torino del 2 maggio 2004.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la richiesta dell'Associazione V.C. Bergamin - Torino per lo svolgimento della manifestazione ciclistica denominata "6° Trofeo di Primavera";

Aquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando,

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 2 maggio 2004

In:

ANDATA: corso Trapani, tratto: Parco Ruffini - corso Siracusa; corso Siracusa; piazza Pitagora; corso Orbassano, tratto: piazza Pitagora - corso Settembrini; corso Settembrini; via O. Vigliani; piazza Bengasi.

RITORNO: corso Maroncelli; corso Traiano; corso Agnelli, tratto: corso Traiano - corso Tazzoli; corso Tazzoli, tratto: corso Agnelli - piazza Cattaneo; piazza Cattaneo; corso Orbassano, tratto: piazza Cattaneo - piazza Piazza Pitagora; piazza Pitagora; corso Siracusa; corso Trapani, tratto: corso Siracusa - Parco Ruffini.

- l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 8,00 e fino a cessate esigenze, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:

modi previsti da parte degli Organizzatori, in modo che gli atleti impegnino parte

della carreggiata posta al di fuori della normale circolazione stradale;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla

apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

IL DIRIGENTE

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)