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ORDINANZA N. 1868

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 281

LOCALITÀ Via SPAVENTA

 

CIRCOSCRIZIONE N. 9

del 28/04

SB/VARIE04/spaventa

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 905 prot. n. 808 del 22.5.1995 con la quale, fra l'altro, alla lettera B) era stato istituito il divieto di fermata sul lato sud di via Spaventa, per un tratto di m 24 partendo dal n.c. 12 e procedendo verso est, per agevolare le manovre di entrata/uscita da passo carrabile dei mezzi pesanti;

Vista la nota della Circoscrizione IX Nizza - Lingotto;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Spaventa

  1. l'istituzione del divieto di fermata dalle ore 7 alle ore 19 dei giorni feriali, per un tratto di m 24 circa, a partire da m 5 circa ad est del filo carraio est del n.c. 12/C, e procedendo verso est;
  2. la revoca dell'ordinanza n. 905 prot. 808 del 22.5.1995, limitatamente alla lettera B) come meglio specificata in premessa;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta, per grave intralcio alla circolazione;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)