ORDINANZA N. 1867 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
Prot. n. 280 |
LOCALITÀ via Sant'Anselmo, via Galliari |
CIRCOSCRIZIONE N. 8 |
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del 28/04 |
GI/VARIE04/sant'Anselmo |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la richiesta della Comunità Ebraica di Torino con la quale vengono proposte misure di adeguamento delle difese passive sulle vie prospicienti il Tempio Israelita, la Scuola Ebraica e Casa di Riposo;
Vista il nulla osta della Questura di Torino
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
A) in via Sant'Anselmo
3)la posa di paletti dissuasori di sosta del tipo "Città di Torino" in corrispondenza dei tratti di cui ai punti 1) e 2), a m .50 dalla linea di margine e a con un interasse di m 1.50 circa;
B) in via Galliari
2)la posa di paletti dissuasori di sosta del tipo "Città di Torino" in corrispondenza dei tratti di cui al punto 1), a m .50 dalla linea di margine e a con un interasse di m 1.50 circa;
C) nell'area di intersezione via Galliari/via Sant'Anselmo
la rimozione di dissuasori di sosta del tipo "panettoni", la cui posa era stata istituita con l'ordinanza n. 1595 prot. n. 340 del 24/07/98, su ambo i lati di via Galliari, dall'area di intersezione verso OVEST sino ai nn.cc. 10/E e 11/F e su ambo i lati di via Sant'Anselmo, dall'area di intersezione verso SUD sino al n.c. 12/A;
D)la revoca della sosta a pagamento, qualora istituita, in corrispondenza dei tratti cui ai punti suelencati;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei paletti dissuasori, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)