ORDINANZA N. 1846 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
Prot. n. 270 |
LOCALITÀ Via PRINCIPE AMEDEO |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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del 27/04 |
SB/VARIE04/ amedeo |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 4840 prot. n. 771 del 4.12.2003 con la quale, fra l'altro, era stata istituita la sosta a pagamento sul lato sud della via Principe Amedeo, nel tratto: via Duse, esclusa, sino a m 5 circa dal f.f. est di via Roma, con disposizione "in fila" e con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432 prot. n. 399 del 23.3.1995, nonché un'area riservata per le operazioni di carico-scarico merci, e l'istituzione del divieto di fermata sul lato nord, per un tratto di m 35, a partire dal f.f. est di via Roma, in direzione est;
Vista la nota della Divisione Commercio Settore C.O.T.S.P., con la quale si segnala la necessità di concedere un'area di suolo pubblico al Teatro Carignano per effettuare le operazioni di carico/scarico scenari, sul lato nord di via Principe Amedeo e considerato che su detto lato attualmente vige il divieto di fermata istituito con la citata ordinanza n. 4840 prot. n. 771 del 4.12.2003;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in via Principe Amedeo
tratto: via Roma - via Duse, escluse,
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)