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ORDINANZA N. 1844

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 268

LOCALITÀ Via BAGNASCO

 

CIRCOSCRIZIONE N. 3

del 27/04

SB/VARIE04/bagnasco

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 15 prot. n. 296 del 19.2.1975 con la quale, era stata istituita un'area di sosta riservata agli automezzi dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni in corrispondenza degli uffici postali ubicati in corso Unione Sovietica n.c. 581 e in via Bagnasco nn.cc. 7/9;

Visto il programma del Settore Pianificazione e Trasporti relativo ai posteggi riservati a biciclette e ciclomotori;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Bagnasco

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli, nelle apposite rastrelliere (n. 3), sul lato nord della via, per un tratto di m 7, a partire da m 1 del lato est del n.c. 9 in direzione est, con disposizione "a pettine";
  2. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8 alle ore 20 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato sud a partire dal n.c. 7, in direzione est, con disposizione "in fila";
  3. la revoca dell'ordinanza n.15 prot. n. 296 del 19.2.1975, limitatamente a via Bagnasco 7/9;
  4. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e delle rastrelliere, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)