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ORDINANZA N. 1672

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 228

LOCALITÀ corso Unione Sovietica

 

CIRCOSCRIZIONE N. 10

del 16/04/2004

LB/VARIE04/sovietica

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 3069 prot. n. 508 del 4.10.2002 con la quale veniva istituito, sulla carreggiata EST di corso Unione Sovietica a partire dal confine territorio cittadino e procedendo verso NORD sino alla carreggiata SUD di via Onorato Vigliani, il divieto di transito per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a t 8;

Considerato che, a seguito di modifiche strutturali dell'area di incrocio del corso Unione Sovietica con strada Castello di Mirafiori, i veicoli che percorrono la carreggiata EST di corso Unione Sovietica hanno l'obbligo di svoltare a destra all'intersezione con strada Castello di Mirafiori, ove vige il divieto di transito per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a t 5;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Unione Sovietica

  1. l'istituzione del divieto di transito per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t, sulla carreggiata laterale estrema EST del corso a partire dal confine territorio cittadino e procedendo verso NORD sino all'intersezione con strada Castello di Mirafiori;
  2. la revoca dell'ordinanza n. 3069 prot. n. 508 del 4.10.2002, meglio specificata in premessa, limitatamente al tratto compreso tra il confine territorio cittadino e la strada Castello di Mirafiori;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)