CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
Prot. n. 1077T |
LOCALITÀ varie |
del 14/04/2004 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
|
AS/ |
Oggetto: Ordinanza per il blocco della circolazione veicolare nel giorno di
domenica 18 aprile 2004.
IL DIRIGENTE
Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato
con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai
comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la
circolazione veicolare sulle strade comunali.
Preso atto che la situazione dell'inquinamento atmosferico,
rilevata dal sistema di monitoraggio della qualità dell'aria gestito
dal Dipartimento di Torino dell'ARPA, sul territorio della provincia di Torino
ed in particolare sull'area metropolitana torinese, presenta particolare criticità
per quanto attiene il parametro PM10 le cui concentrazioni medie annuali e medie
giornaliere non rispettano i valori limite per la protezione della salute umana
previsti dal sopra citato Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n° 60.
Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare
provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 8.4.2004,
mecc. n. 2004 2570/21, recante l'oggetto: "Domenica ecologica 18 aprile 2004
- Adozione di misure restrittive della circolazione veicolare e promozione del
trasporto pubblico urbano";
Atteso che questo genere di iniziative concorre alla riduzione
dell'inquinamento atmosferico e, contemporaneamente, favorisce la diffusione
di una maggiore sensibilità e coscienza ecologica tra i cittadini sulle
tematiche della mobilità sostenibile;
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali
adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
ORDINA
il giorno 18 aprile 2004
- l'istituzione del divieto di circolazione (intesa esclusivamente quale momento
dinamico della circolazione) dei veicoli mossi da motore a combustione interna,
dalle ore 10,00 alle ore 19,00, nell'area
delimitata da: corso Vittorio Emanuele II, corso Galileo Ferraris, corso
Siccardi, piazza Arbarello, via della Consolata, via Giulio, piazza Emanuele
Filiberto, carreggiata di collegamento tra le piazze Emanuele Filiberto e
della Repubblica, piazza della Repubblica, corso Regina Margherita, corso
San Maurizio, lungopo Cadorna, lungopo Diaz, corso Cairoli (tutti i confini
dell'area sono esclusi).
Fanno eccezione, e quindi possono circolare, le seguenti
categorie di veicoli o di utenti, come previsto dalla citata deliberazione
della Giunta Comunale dell'8.4.2004:
- taxi, tram e autobus in servizio pubblico di linea, autobus e autoveicoli
in servizio di noleggio con conducente;
- veicoli delle Forze Armate, dell'ARPA e degli Organi di Polizia in servizio,
dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso in stato di emergenza e della
Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale del GTT adibiti
alla rimozione forzata di veicoli;
- veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap documentati
da certificazione;
- veicoli elettrici o ibridi purché circolanti con la trazione elettrica;
- veicoli a metano e a GPL;
- veicoli del servizio car sharing;
- veicoli di cittadini residenti nella zona centrale vietata, sono autorizzati
ad uscire o rientrare nell'area interessata dal divieto di circolazione
fino alle ore 14 e dalle ore 18,00.
Fanno inoltre eccezione le seguenti categorie di
veicoli accompagnate da adeguata documentazione come previsto dalla citata
deliberazione della Giunta Comunale dell'8.4.2004:
- veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento
dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi
indilazionabili;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami
indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione.
Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia
od esami indispensabili è necessario esibire copia della certificazione
medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà (autodichiarazione), nella quale il conducente dichiari
il percorso e l'orario;
- veicoli utilizzati da medici in visita domiciliare e/o ambulatoriale con
medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli utilizzati
da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario
del blocco; veicoli utilizzati da infermieri e ostetriche in visita domiciliare
e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi
Collegi Professionali attestante la libera professione;
- veicoli utilizzati da medici veterinari in visita domiciliare con medico
a bordo e con tessera dell'Ordine professionale;
- veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione
del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiari che l'operatore
sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui
l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone
che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave
patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti
o dal medico di famiglia;
- veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto,
di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per
la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da giornalisti
iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata
per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco;
- veicoli utilizzati da società, lavoratori autonomi o dipendenti che
devono assicurare, anche di domenica, servizi manutentivi di emergenza previa
documentazione adeguata;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a battesimi,
comunioni, matrimoni e cresime che si svolgono nell'area oggetto del presente
divieto, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente
esibire gli inviti per i matrimoni, o le attestazioni rilasciate dai ministri
officianti per battesimi, cresime e comunioni);
- veicoli di ministri di culto di qualsiasi confessione nello svolgimento
delle proprie funzioni;
- veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi o per i quali sono state
precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico
dagli uffici competenti;
- veicoli di imprese che eseguono lavori per conto del Comune di Torino o
per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente
per cui lavorano; interventi programmati con autorizzazione della regia cantieri
e/o bolle di manomissione per interventi su sottoservizi;
- veicoli utilizzati per la realizzazione delle iniziative promosse dal Comune
nell'ambito delle "domeniche ecologiche" forniti di appositi contrassegni
rilasciati dall'organizzazione; veicoli utilizzati nell'organizzazione di
manifestazioni ed attività per le quali sono state precedentemente
rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico, forniti di
apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti; veicoli utilizzati
dal personale addetto all'iniziativa "Atrium Torino", forniti di
apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti;
- veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere,
case di riposo per anziani o singole comunità;
- incaricati dei servizi di pompe funebri e furgoni per consegna feretri;
- veicoli adibiti al trasporto di cose di venditori ambulanti con autorizzazione
ad occupare suolo pubblico valida di domenica, in possesso di regolare licenza
ambulante e occupazione suolo pubblico rilasciato dal Settore Commercio fino
alle 14 e dalle 18;
- veicoli utilizzati da edicolanti di turno con certificazione;
- veicoli di incaricati alla consegna a domicilio per fiorai, ristoratori
e pasticceri in possesso di apposita attestazione rilasciata dal titolare
o legale rappresentante;
- veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti della
copia scritta della prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente
al percorso tra l'albergo - se è interno del perimetro del blocco -
e i confini dell'area soggetta al blocco;
- veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni
affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o utilizzati
da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e
orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente
impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi
con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo
e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente
impegnato.
L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare
devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.
- la pubblicità del presente provvedimento mediante il collocamento
dei prescritti segnali stradali e/o le prescrizioni impartite dagli Organi
di Polizia presenti in loco.
- di dare pubblicità al presente provvedimento mediante affissione
all'albo pretorio, ai sensi di legge.
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà
a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse
potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto
Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto
ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione
alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)