Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285
del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione
stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo
Regolamento di
Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti
Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare
il comma 5;
Vista la segnalazione del Settore Tutela Ambiente, tendente
ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per lo svolgimento
di iniziative legate alla domenica ecologica;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse
inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati
in dispositivo;
ORDINA
il giorno 18/04/2004
in:
piazza San Carlo
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, dalle
ore 6.00 alle ore 10.00, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta
vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo
n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta
eccezione per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico, muniti
di opportuno contrassegno di riconoscimento, per i veicoli di Soccorso, della
Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono
raggiungere le proprietà latistanti;
via Roma, tratto: piazza Castello - piazza Carlo Felice
l'istituzione del divieto di transito veicolare dalle ore 6.00 alle ore
10.00, esclusi gli attraversamenti, fatta eccezione per i veicoli autorizzati
ad occupare il suolo pubblico, muniti di opportuno contrassegno di riconoscimento,
per i veicoli G.T.T. adibiti al trasporto pubblico, per i veicoli di Soccorso,
della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che
devono raggiungere le proprietà latistanti;
l'istituzione del divieto di sosta, dalle ore 6.00 alle ore 10.00,
con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159
comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive
modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli autorizzati ad
occupare il suolo pubblico e la conferma del divieto di fermata vigente dalle
ore 8.00 alle ore 20.00 nel tratto compreso tra piazza Castello e piazza San
Carlo;
via Monte di Pietà, tratto: via Viotti - via Roma
via Principe Amedeo, tratto: via Roma - via Carlo Alberto
via Santa Teresa, tratto via XX Settembre - piazza San Carlo
via Cavour, tratto: via XX Settembre - via Roma
via Gramsci, tratto: via Roma - via Carlo Alberto
l'istituzione del divieto di transito, dalle ore 6.00 alle ore 10.00,
fatta eccezione per i veicoli G.T.T. adibiti al trasporto pubblico, i veicoli
di Soccorso e della Forza Pubblica e per coloro che devono raggiungere le
proprietà latistanti;
con la precisazione che, per esigenze connesse con la fluidità
o la sicurezza della circolazione, gli agenti della Polizia Municipale e delle
Forze dell'Ordine potranno disporre ulteriori provvedimenti, necessari a risolvere
situazioni contingenti, prescindendo dalla segnaletica in atto e che l'attuazione
della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie
autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:
l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli
d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti
segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita
segnaletica di preavviso;
sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti
dai passi carrabili esistenti;
ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le
persone disabili;
che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire
danni a persone e cose;
la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento
dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica
eventualmente in contrasto, nonché la posa d'idonea segnaletica di
preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente fino a cessate
esigenze;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà
a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse
potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto
Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può
essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica,
in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato
con D.P.R. n. 495/1992.