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ORDINANZA N. 1452

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 190

LOCALITÀ via Guala

 

CIRCOSCRIZIONE N. 9

del 2/04

GI/VARIE04/guala

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 108/213 dell'8 aprile 1974, con la quale in via Guala nel tratto di fronte al n.c. 8, veniva istituita un'area destinata agli automezzi appartenenti all'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni;

Considerato che per effettuare le operazioni di carico e scarico merci senza arrecare intralcio e pericolo alla circolazione veicolare, è necessario individuare un'area appositamente destinata;

Visto il "Programma posteggi bici/ciclomotori 2003/2004", redatto dal Settore Pianificazione e Trasporti;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Guala

  1. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato EST della via, a partire da m 11,20 circa a SUD dal f.f. SUD dello stabile contrassegnato dal n.c. 115 e, procedendo verso NORD, per un posto auto con disposizione "a spina";

  1. l'istituzione del divieto di sosta, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli nelle apposite rastrelliere, sul lato EST della via, a partire da m 5.50 circa a NORD dello stabile contrassegnato dal n.c. 115, per un tratto di m 5,70 circa procedendo verso NORD,
  2. la revoca dell'area destinata ai veicoli delle Poste e Telecomunicazioni, istituita con l'ordinanza n. n. 108/213 dell'8.04.74;
  3. la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e delle rastrelliere, in relazione alla lo natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)