OGGETTO: GARA PODISTICA COMPETITIVA - "IL NOSTRO VERDE PARCO DELLA PACE" - 4 APRILE 2004
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta della Associazione Giordana Lombardi, per lo svolgimento della gara denominata "IL NOSTRO VERDE PARCO DELLA PACE";
Acquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando;
Tenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
il giorno 4 aprile 2004
In:
VIA SCIALOJA - VIA REISS ROMOLI - STRADA DELL'AEROPORTO - STRADA BELLACOMBA - VIA GERMAGNANO - CORSO VERCELLI
l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 8.00 e fino a cessate esigenze, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
il raduno non sia impedito dalla Questura ai sensi dell'art. 18 comma 4 del T.U.L.P.S,
il percorso dovrà esser delimitato, nei tratti interessanti il piano viabile, con segnaletica, barriere e nastri nei tempi e modi previsti a cura degli organizzatori, in modo che gli atleti gareggiano fuori dalla normale circolazione veicolare garantendo la sicurezza dei concorrenti e degli utenti della strada;
la presenza di adeguato personale garantisca il mantenimento delle condizioni elencate durante l'intera durata della manifestazione sportiva, la rimozione delle strutture e il ripristino della circolazione al termine della stessa;
i partecipanti dovranno, durante il tragitto nel territorio comunale, attenersi scrupolosamente alle norme del vigente Codice della Strada;
vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;
con l'ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico del sig. VERNACCIONI GIUSEPPE il quale assumerà la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovrà altresì garantire che durante lo svolgimento della manifestazione sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica e degli stessi partecipanti;
la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente , e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti
norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia
interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.