ORDINANZA N. 1314

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

n.ro progr. 846 T

LOCALITÀ Via Sansovino ecc...

data 25.03.2004

CIRCOSCRIZIONE N. 5

prot. n. 8841 III 2.8

sr/24//Ord. Varie/O.S.P./Carnevale/sansovino

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta del Parrocchia Santa Caterina da Siena, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per lo svolgimento della Via Crucis;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 26.03.2004

nel seguente percorso:
- Via Sansovino n.c. 85
- Corso Toscana, tratto Via Sansovino - Corso Molise
- Corso Molise nn. cc. 47 - 57 - 67 - 77
- Corso Ferrara n.c. 1
- Via delle Pervinche n.c. 28
- Via delle Pervinche, tratto: n.c. 28 - Viale dei Mughetti
- Viale dei Mughetti, tratto: Via delle Pervinche - Via dei Gladioli

- Via dei Gladioli, tratto: n.c. 8 - Viale dei Mughetti

- Corso Toscana, tratto: Viale dei Mughetti - Via Sansovino

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:

  1. sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
  2. ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;
  3. che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;
  4. con l'ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico degli organizzatori della Via Crucis, i quali assumeranno la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovranno altresì garantire che durante lo svolgimento della sfilata sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica degli stessi partecipanti;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)