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ORDINANZA N. 1275

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 176

LOCALITÀ corso Moncalieri

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 24/03/04

GI/VARIE04/moncalieriallievi

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n 255/2786 dell'11.12.73, con la quale veniva istituito il divieto di sosta dalle ore 8 alle ore 18, esclusi i giorni festivi, lungo il lato OVEST di corso Moncalieri per un tratto di m 10. a cavallo del n.c. 218, ingresso Scuola materna "Borgnana Picco";

Vista la richiesta di alcuni genitori che accompagnano i figli presso la scuola materna Borgnano Picco sita in corso Moncalieri;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Moncalieri

  1. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 7.30 alle ore 9.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, esclusi luglio ed agosto, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di salita e discesa allievi, sul lato OVEST del corso, per un tratto di m 20 a cavallo del n.c. 218 , ingresso alla Scuola materna "Borgnana Picco";
  2. la revoca dell'ordinanza n. 255/2786 dell'11.12.73, meglio specificata in premessa;
  3. la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)