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ORDINANZA N. 1269

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 170

LOCALITÀ Via Badini Confalonieri

 

CIRCOSCRIZIONE N. 5

del 24/03/04

LB/VARIE04/badiniconfalonieri

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 3331 prot. n. 629 del 15/12/99 che istituiva in via Badini Confalonieri, tra l'altro, al punto 1) la sosta con disposizione "a pettine" su ambo i lati della via nel tratto compreso tra via Carroccio e via Bonzo, e al punto 5) la posa di dissuasori di sosta e precisamente,

sul lato Est:

sul lato Ovest:

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 28 dicembre 2001 n. mecc. 2001 11941/06, dichiarata immediatamente eseguibile, recante l'oggetto: Opere di manutenzione straordinaria e di completamento viabilità ciclistica anno 2001. Approvazione aggiornamento relazione tecnica, schema di contratto, capitolato d'appalto e computo metrico estimativo;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in Via Badini Confalonieri

  1. l'istituzione di una pista ciclabile monodirezionale nei seguenti tratti:

  1. sul lato EST a partire dal f.m. NORD di corso Grosseto e procedendo verso NORD fino a m 30 circa a SUD del f.m. SUD di via Sansovino, con direzione di marcia da SUD verso NORD;
  2. sul lato OVEST a partire dal f.m. SUD di via Cuniberti e procedendo verso SUD fino al f.m. NORD di corso Grosseto, con direzione di marcia da NORD verso SUD;

  1. l'istituzione della sosta su ambo i lati della via, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via Sansovino, con disposizione "a pettine" negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati, ad eccezione degli spazi in prossimità dei passi carrabili ed incroci ove potranno essere demarcati in linea;
  2. la revoca dei punti 1) e 5) dell'ordinanza n. 3331 prot. n. 629 del 15/12/99, meglio specificata in premessa;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)