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ORDINANZA N. 1237

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 166

LOCALITĄ Via CIALDINI

 

CIRCOSCRIZIONE N. 3

del 23/03/04

SB/VARIE04/cialdini2

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 998 prot. n. 127 del 15.3.2004 con la quale è stata disposta la messa in opera di due dossi artificiali con funzione di rallentatori di velocità, rispettivamente a m 10 circa ad ovest e a m 25 circa ad est del n.c. 20 di via Cialdini;

Considerato che l'ufficio tecnico ha apportato alcune integrazioni al progetto disposto con la suddetta ordinanza n. 998 del 15.3.2004;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Cialdini

  1. la posa in opera di due dossi artificiali aventi le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6 lettera b) dell'art.179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, rispettivamente:
  1. a m 10 circa ad ovest del n.c. 20;
  2. a m 25 circa ad est del n.c. 20;

  1. l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto di via compreso tra via
  2. Saffi e via Trana, escluse;

  3. la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'artr. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, a m 25 circa dai dossi rispettivamente ad est e ad ovest di cui al punto 1);

4) la revoca dell'ordinanza n. 998 del 15.3.2004, meglio specificata in premessa;

5)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica stradale e dei dossi, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)