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ORDINANZA N. 1229

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 158

LOCALITĄ VIA DE SONNAZ

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 23/03/04

SB/VARIE04/desonnaz

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la convenzione di Vienna sulle relazioni Consolari, stipulata a Vienna il 24.4.1963, resa esecutiva in Italia con legge 9.8.1967 n. 804;

Visto l'art. 16 delle preleggi del Codice Civile, secondo cui lo straniero e le persone giuridiche straniere sono ammesse a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità;

Vista l'ordinanza n. 2681 prot. n. 547 del 31.7.2001 con la quale era stato istituito il divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli del Consolato d'Ungheria muniti di apposito contrassegno di riconoscimento, e la rimozione coatta dei veicoli in sosta non autorizzata, sul lato est della carreggiata perimetrale est di piazza Solferino, in corrispondenza del n.c. 7, per un posto auto con disposizione "a spina";

Vista l'ordinanza n. 1299 prot. n. 222 del 9.4.2003 con la quale veniva disposta la traslazione dell'area riservata al Consolato d'Ungheria, istituita con l'ordinanza n. 2681 prot. n. 547 del 31.7.2001, sul lato est della carreggiata perimetrale est di piazza Solferino, anziché nel tratto in corrispondenza del n.c. 7 ove realizzata attualmente, a m 5.00 circa a nord di via Lascaris;

Vista la richiesta del suddetto Consolato d'Ungheria con la quale si comunica il trasferimento della sede da piazza Solferino n.c. 7 a via Ettore De Sonnaz n.c. 11 con relativa richiesta del posto auto riservato presso il nuovo indirizzo;

Visto l'esito del sopralluogo del Corpo di Polizia Municipale sezione circoscrizionale 1.a Centro - Crocetta;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via De Sonnaz

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli del Consolato di Ungheria muniti di apposito contrassegno di riconoscimento, e la rimozione coatta dei veicoli in sosta non autorizzata, sul lato nord della via, per un posto auto, immediatamente ad ovest dell'ingresso pedonale contraddistinto con il n.c. 11 con la contestuale revoca della sosta a pagamento;

2)la revoca delle ordinanze n. 2681 del 31.7.2001, e n. 1299 del 9.4.2003, meglio specificate in premessa;

3)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)