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ORDINANZA N. 899

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 112

LOCALITÀ Corso Regina Margherita

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 9/03/04

LB/VARIE04/regina

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 3123 prot. n. 534 del 1.8.2003 con la quale veniva istituito sul lato NORD della carreggiata laterale SUD di corso Regina Margherita, nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e via Porta Palatina, al punto 1) il divieto di sosta dalle ore 6.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 20.30 dei giorni prefestivi, con sosta consentita agli autoveicoli degli operatori del mercato, e al punto 2) il divieto di sosta dalle ore 14.00 alle ore 6.00 del giorno successivo non festivo dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, dalle ore 20.30 alle ore 24.00 dei giorni prefestivi e dalle ore .00 alle ore 24.00 dei giorni festivi, con sosta consentita esclusivamente ai veicoli a braccia degli operatori del mercato;

Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale, Circoscrizione 7^;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Regina Margherita
carreggiata laterale SUD

  1. l'istituzione del divieto di fermata sul lato NORD a partire dal protendimento ideale del f.f. OVEST di via Porta Palatina e procedendo verso EST per un tratto di m 12.00 circa;
  2. la revoca dell'ordinanza n. 3123 prot. n. 534 del 1.8.2003, limitatamente al tratto di cui al punto 1. suddetto;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta, per grave intralcio alla circolazione;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)