ORDINANZA N. 897 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
Prot. n. 110 |
LOCALITÀ via Romita |
CIRCOSCRIZIONE N. 2 |
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del 9/03/04 |
GI/VARIE04/romita |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visto il progetto di Sicurezza Scuole relativo a via Romita;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in via Romita
sulla carreggiata EST
n. 3 paletti alternati a n. 3 transenne, sui lati EST e OVEST della carreggiata:
sulla carreggiata OVEST
n. 3 paletti alternati a n. 3 transenne, sui lati EST e OVEST della carreggiata:
-a m 10.00 circa a SUD del protendimento ideale del f.f. SUD del tronco EST di via Balla;
2)la posa di n. 3 rastrelliere per biciclette sulla banchina adiacente al marciapiede OVEST, immediatamente a NORD con l'intersezione con via Panizza;
AVVERTE
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione dei dissuasori e delle rastrelliere, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)