ORDINANZA N. 859 |
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
Prot. n. 617 t III.2.2 |
LOCALITÀ: corso Trapani ecc. |
Del 4.3.04 |
CIRCOSCRIZIONE N. 3 |
PR18\patrizia/gara.trapani.7.3 |
OGGETTO: 5^ MEZZA MARATONA DI TORINO E GRAN PREMIO CUS - GARA PODISTICA COMPETITIVA - 7 MARZO 2004
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta della Polisportiva Atletica 71 per lo svolgimento della manifestazione denominata "5^ MEZZA MARATONA DI TORINO";
Acquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
il giorno 7 marzo 2004
A) In:
CORSO TRAPANI N. 225 - CARREGGIATA CENTRALE IN DIREZIONE PIAZZA RIVOLI - PIAZZA RIVOLI - CORSO VITTORIO EMANUELE II - CARREGGIATA CENTRALE IN DIREZIONE PIAZZA ADRIANO - PIAZZA ADRIANO CARREGGIATA CENTRALE IN DIREZIONE CORSO FERRUCCI - CORSO FERRUCCI CARREGGIATA CENTRALE DIREZIONE CORSO LIONE - CORSO LIONE CARREGGIATA CENTRALE DIREZIONE PIAZZA MARMOLADA - PIAZZA MARMOLADA DIREZIONE CORSO ROSSELLI - CORSO ROSSELLI CARREGGIATA CENTRALE DIREZIONE PARCO RUFFINI;
CORSO TRAPANI - PARCO RUFFINI - VIALE BURDIN - CORSO PIAGGIA - VIALE BISTOLFI - CORSO DE ALBERTIS - STADIO PRIMO NEBIOLO;
B) in:
PIAZZA RIVOLI, PERIMETRALE, lato SUD EST, tratto: CORSO TRAPANI - CORSO VITTORIO EMANUELE II;
CORSO TRAPANI, tratto: CORSO ROSSELLI - VIA LANCIA;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
- il raduno non sia impedito dalla Questura ai sensi dell'art. 18 comma 4 del
T.U.L.P.S,
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia
interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO |
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(Arch. Alessandro FARAGGIANA) |