ORDINANZA N. 859

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 617 t III.2.2

LOCALITÀ: corso Trapani ecc.

Del 4.3.04

CIRCOSCRIZIONE N. 3

 

PR18\patrizia/gara.trapani.7.3

OGGETTO: 5^ MEZZA MARATONA DI TORINO E GRAN PREMIO CUS - GARA PODISTICA COMPETITIVA - 7 MARZO 2004

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la richiesta della Polisportiva Atletica 71 per lo svolgimento della manifestazione denominata "5^ MEZZA MARATONA DI TORINO";

Acquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 7 marzo 2004

A) In:

CORSO TRAPANI N. 225 - CARREGGIATA CENTRALE IN DIREZIONE PIAZZA RIVOLI - PIAZZA RIVOLI - CORSO VITTORIO EMANUELE II - CARREGGIATA CENTRALE IN DIREZIONE PIAZZA ADRIANO - PIAZZA ADRIANO CARREGGIATA CENTRALE IN DIREZIONE CORSO FERRUCCI - CORSO FERRUCCI CARREGGIATA CENTRALE DIREZIONE CORSO LIONE - CORSO LIONE CARREGGIATA CENTRALE DIREZIONE PIAZZA MARMOLADA - PIAZZA MARMOLADA DIREZIONE CORSO ROSSELLI - CORSO ROSSELLI CARREGGIATA CENTRALE DIREZIONE PARCO RUFFINI;

CORSO TRAPANI - PARCO RUFFINI - VIALE BURDIN - CORSO PIAGGIA - VIALE BISTOLFI - CORSO DE ALBERTIS - STADIO PRIMO NEBIOLO;

B) in:

PIAZZA RIVOLI, PERIMETRALE, lato SUD EST, tratto: CORSO TRAPANI - CORSO VITTORIO EMANUELE II;

CORSO TRAPANI, tratto: CORSO ROSSELLI - VIA LANCIA;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:

- il raduno non sia impedito dalla Questura ai sensi dell'art. 18 comma 4 del

T.U.L.P.S,

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia

interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

 

IL DIRIGENTE

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)