ORDINANZA N. 766

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

n.ro progr. 551 T

LOCALITÀ Corso Francia ecc...

data 1.03.2004

CIRCOSCRIZIONE N. 4

prot. n. 6022 III 2.9

sr/24//Ord. Brevi/Cant. Priv./aem/francia ecc...

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta presentata dalla AEM Torino Spa, relativa a lavori di manomissione suolo pubblico;

Vista l'ordinanza n. 2 prot. n. 1 T del 2 gennaio 2003, con la quale sono state regolamentate le diverse situazioni viabili in presenza di cantieri stradali per lavori di manomissione del suolo pubblico, che comportino una parzializzazione del traffico;

ORDINA

in:

  1. - Corso Francia, tratto: Via Thures - Via Pasteur, area parcheggio sul viale centrale tra i nn.cc. 454 e 456 e nn.cc. 444 e 446
  2. - Piazza Massaua, tratto compreso tra l'asse Via De Sanctis - Via Pietro Cossa - Perimetrale OVEST
  3. - Corso Francia, (incrocio Corso Francia - Corso Peschiera - Corso Brunelleschi) area parcheggio, carreggiata centrale tra nn. cc. 292 - 296
  4. - Corso Francia (incrocio Corso Francia - Via Pozzo Strada - Via Gian Francesco Re - Strada del Lionetto), area parcheggio, carreggiata centrale tra n.c. 262 - Via Gian Francesco Re
  5. Corso Francia (incrocio Corso Francia - Corso Monte Grappa - Corso Monte Cucco) area parcheggio, carreggiata centrale tra n.c. 212 - Via Salbertrand

  1. dal 9.03.2004 al 12.03.2004
  2. dal 15.03.2004 al 27.03.2004
  3. dal 12.04.2004 al 17.04.2004
  4. dal 19.04.2004 al 23.04.2004
  5. dal 26.04.2004 al 29.04.2004

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)