ORDINANZA N.720

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. N. 91 H III.1.1

LOCALITĄ: Via

Del 26.2.04

CIRCOSCRIZIONE N.9

   
 

AP/disabile/ad p./ Bisalta 5 bis

OGGETTO: Richiesta di un parcheggio riservato ("ad personam") ad uso disabile.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con il D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

Vista la domanda presentata dal titolare del contrassegno di circolazione per disabili n 7283 rilasciato dal Comune di Torino, volta ad ottenere un parcheggio riservato "ad personam" nei pressi della propria abitazione sita in Torino, in Via Bisalta 5 bis, ai sensi del comma 5 dell'art. 381 del predetto D.P.R. 495/92;

Considerata l'opportunità di adottare il provvedimento specificato in dispositivo, in accoglimento alla predetta richiesta, purchè dagli accertamenti disposti dal Corpo di Polizia Municipale, risultino confermati i requisiti oggettivi necessari per ottenere la riserva di sosta del veicolo al servizio del richiedente;

ORDINA

In Via Bisalta

l'istituzione del divieto di sosta permanente con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n 7283, per un posto auto, sul lato SUD, nei pressi del n.c. 5 bis;

la pubblicità del presente provvedimento, mediante la prescritta segnaletica stradale verticale ed orizzontale, così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli stessi;

che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere altresì proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)