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ORDINANZA N. 604

   

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 85

LOCALITÀ via Ferdinando Bonsignore

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 18.02.04

GI/VARIE04/Bonsignore

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la richiesta del Gruppo Torinese Trasporti;

Vista l'ordinanza n. 1125 prot. 200 del 27/03/03, con la quale tra l'altro, veniva istituito in via Bonsignore il divieto di sosta permanente, con la sosta consentita ai veicoli G.T.T. che effettuano servizio di trasporto pubblico, sul lato EST della via, a m 24.00 circa a SUD di piazza Gran Madre di Dio e, procedendo verso SUD, per un tratto di m 15.00 circa e cioè in corrispondenza del capolinea di linea urbana n. 73;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Ferdinando Bonsignore

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente, sul lato EST della via, a partire dal f.f. SUD di Piazza Gran Madre di Dio e, procedendo verso SUD, per un tratto di m 27.00 circa, con sosta consentita ai veicoli G.T.T. che effettuano servizio di trasporto pubblico e cioè in corrispondenza del capolinea di linea urbana n. 73 e la revoca contestuale della sosta a pagamento;
  2. l'istituzione della sosta a pagamento sul lato EST della via, a partire da m 27.00 circa a SUD del f.f. SUD di piazza Gran Madre di Dio e, procedendo verso SUD per un tratto di m 15.00 circa, con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 2691 prot. 499 del 13.10.99;
  3. la revoca dell'ordinanza n. 1125 prot. 200 del 27.03.2003, meglio specificata in premessa;
  4. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)