ORDINANZA N. 601

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 82

LOCALITÀ corso Massimo d'Azeglio

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 18/02/04

GI/VARIE04/dazeglio

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la segnalazione del Consolato della Repubblica del Cile, con la quale viene comunicato il trasferimento degli uffici in altra sede;

Vista l'ordinanza n. 2074 prot. 372 del 3.07.2000, con la quale veniva istituito in corso Massimo d'Azeglio, un'area riservata ai veicoli del Consolato del Cile muniti di apposito contrassegno di riconoscimento, sul lato OVEST della carreggiata laterale OVEST, immediatamente a SUD del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 74;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Massimo D'Azeglio

1)l'istituzione della sosta a pagamento sul lato OVEST della carreggiata laterale OVEST del corso, immediatamente a SUD del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 74, per un tratto di m 5.00 circa, con disposizione "in fila" e con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 3685 prot. 623 del 28.11.2002;

  1. la revoca dell'ordinanza n. 2074 prot. 372 del 3.07.2000, meglio specificata in premessa;

3)la pubblicità del suscritto provvedimento mediante la collocazione e rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)