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ORDINANZA N. 591

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

Prot. n. 72

LOCALITA' Via PASSALACQUA

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 18/02/04

SB/VARIE04/passalacqua

 

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la richiesta del Poliambulatorio Medico Dermaclinic Torino s.r.l.;

Vista l'ordinanza n. 4835 prot. n. 766 del 04.12.2003 con la quale veniva istituito il divieto di sosta dalle ore 8 alle ore 20 dei giorni feriali, con fermata consentita per il tempo necessario per la salita e la discesa dei pazienti che si recano presso la struttura sanitaria in via Passalacqua, sul lato est, per un tratto di m 10 circa, immediatamente a nord del n.c. 19/A, con disposizione "in fila" e con la contestuale revoca della sosta a pagamento

Rilevato che nella zona occorre ridurre al minimo le dimensioni delle aree riservate a particolari operazioni (carico/scarico merci, salita/discesa disabili) per la forte carenza di parcheggi per la sosta;

Considerato che lo spazio, istituito con l'ordinanza suddetta, risulta eccessivo e che è opportuno, oltre a ridimensionarlo, destinarlo, in modo generico, per la fermata dei veicoli che debbano utilizzarlo per lo svolgimento di minime operazioni di oggettive necessità;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Passalacqua

  1. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8 alle ore 20 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato est della via, per un tratto di m 5 a partire da m 6 circa a sud del n.c. 19/a, con disposizione "in fila" e con la contestuale revoca della sosta a pagamento;
  2. la revoca dell'ordinanza n. 4835 del 04.12.2003, meglio specificata in premessa;
  3. l'istituzione della sosta a pagamento sul tratto di via di cui all'ordinanza n. 4835 del 04.12.03 citata in premessa e con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432 prot. n. 399 del 23.3.1995 e s. m. e i.;
  4. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)