ORDINANZA N. 591 |
CITTA' DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
Prot. n. 72 |
LOCALITA' Via PASSALACQUA |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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del 18/02/04 |
SB/VARIE04/passalacqua |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la richiesta del Poliambulatorio Medico Dermaclinic Torino s.r.l.;
Vista l'ordinanza n. 4835 prot. n. 766 del 04.12.2003 con la quale veniva istituito il divieto di sosta dalle ore 8 alle ore 20 dei giorni feriali, con fermata consentita per il tempo necessario per la salita e la discesa dei pazienti che si recano presso la struttura sanitaria in via Passalacqua, sul lato est, per un tratto di m 10 circa, immediatamente a nord del n.c. 19/A, con disposizione "in fila" e con la contestuale revoca della sosta a pagamento
Rilevato che nella zona occorre ridurre al minimo le dimensioni delle aree riservate a particolari operazioni (carico/scarico merci, salita/discesa disabili) per la forte carenza di parcheggi per la sosta;
Considerato che lo spazio, istituito con l'ordinanza suddetta, risulta eccessivo e che è opportuno, oltre a ridimensionarlo, destinarlo, in modo generico, per la fermata dei veicoli che debbano utilizzarlo per lo svolgimento di minime operazioni di oggettive necessità;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in via Passalacqua
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO |
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(Arch. Alessandro FARAGGIANA) |