ORDINANZA N. 548

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

n.ro progr. 403T

LOCALITÀ piazza San Carlo, via Roma

data 13/02/2004

CIRCOSCRIZIONE N. 1

prot. n. 3478 III 2.1

DC/Ord. Varie/O.S.P./Manif. Priv. e Pert. CS/san carlo_agricoltori

Ogg: prot. C.O.T.S.P. 3903bis/03

 

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta della Confederazione Italiana Agricoltori, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per lo svolgimento di una mostra mercato denominata "I Prodotti della Montagna - Festa 2004" e di una sfilata del Gruppo Folkloristico Internazionale "Pro Susa";

Ritenuta la necessità di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 15/02/2004

in:

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:

  1. l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
  2. conservazione e vigilanza della prescritta segnaletica stradale;
  3. la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
  4. sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
  5. ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;
  6. che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;
  7. con ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico degli organizzatori della sfilata, i quale assumeranno la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovranno altresì garantire che durante lo svolgimento della sfilata sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica degli stessi partecipanti;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)