ORDINANZA N. 462

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 61

LOCALITĄ Via PRINCIPE AMEDEO

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 6/02/04

SB/VARIE04/amedeo

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1202 del 16.8.1994 con la quale al punto 4 della lett. A) veniva istituita l'area di carico e scarico cose sul lato sud della via, per un tratto di m 10 circa tra il n.c. 12 e il n. c. 14;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Principe Amedeo

1)l'istituzione del divieto di sosta, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli, sul lato sud della via, nelle apposite rastrelliere, per un tratto di m 2 circa su ciascun lato rispettivamente ad est e ad ovest dell'ingresso contraddistinto con il n.c. 14, con la contestuale revoca della sosta a pagamento;

2)l'istituzione della sosta permanente, con la fermata consentita per le operazioni di carico e scarico merci, sul lato sud della via, per un tratto di m 8 circa ad est del n.c. 12

3)la revoca dell'ordinanza n. 1202 del 16.8.1994, limitatamente al punto 4 della lett. A), meglio specificato in premessa;

4)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e delle rastrelliere, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)