ORDINANZA N. 406 |
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 56 |
LOCALITĄ Piazza POLONIA |
CIRCOSCRIZIONE N. 9 |
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del 4/02/04 |
SB/VARIE04/polonia |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 1677 del 29.5 2002 con la quale era stato istituito il divieto di sosta dalle ore 6 alle ore 18 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, con la sosta consentita "in fila" ai veicoli muniti di contrassegno rilasciato dall'Azienda Ospedaliera O.I.R.M. - S. Anna, per l'erogazione di particolari servizi ospedalieri, sulle carreggiate antistanti la suddetta Azienda;
Vista l'ordinanza n. 2855 del 16.7.2003 con la quale, ad integrazione dell'ordinanza n. 1677 del 29.5.2002, veniva disposto il cartello aggiuntivo "rimozione coatta del veicolo" (art. 159, comma 1 lett. b);
Vista la richiesta dell'U.G.I. (Unione Genitori Italiani) contro il tumore dei bambini;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in Piazza Polonia
A)l'istituzione della sosta negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati su entrambi i lati della carreggiata di collegamento tra la carreggiata centrale e la carreggiata anulare nord in corrispondenza dell'ingresso principale dell'Ospedale Regina Margherita n.c.94, con disposizione "a spina";
b)sul lato nord per un tratto di m 20 circa corrispondenti a n. 7 posti auto, con disposizione "a spina";
2)su entrambi i lati della carreggiata anulare nord a partire dal protendimento ideale del filo est dell'ingresso principale contrassegnato con il n.c. 94, in direzione est, e precisamente:
3)sul lato nord della carreggiata anulare sud, per n. 3 posti auto a partire da m 35 circa ad est dell'ingresso principale contrassegnato con il n.c. 94, procedendo verso est, con disposizione "a pettine";
C)la revoca delle ordinanze n. 1677 del 29.5.2002 e n. 2855 del 16.7.2003, meglio specificate in premessa;
D)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO |
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(Arch. Alessandro FARAGGIANA) |