ORDINANZA N. 405 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
Prot. n. 55 |
LOCALITÀ via Alassio, via Lombroso |
CIRCOSCRIZIONE N. 9 |
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del 4/02/04 |
GI/VARIE04/alassio |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 12 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la richiesta del Servizio Sanitario Nazionale - Regione Piemonte A.S.L. 1 - Torino;
Vista l'ordinanza n. 2873 prot. 534 del 28.10.99, con la quale sul lato SUD di via Lombroso, veniva istituita un'area riservata alla Polizia Giudiziaria presso il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'Azienda USL 1 di via Lombroso 16, per un tratto di m 30 a partire dal limite EST del passo carrabile contrassegnato con il n.c. 16 procedendo verso EST;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
A) in via Alassio
l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata con disposizione "in fila" ai veicoli utilizzati per l'espletamento dei servizi di Polizia Giudiziaria presso il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'Azienda A.S.L. 1 di via Alassio 36/E muniti di apposito contrassegno il cui esemplare allegato costituisce parte integrante della presente, sul lato SUD della via, a partire da m 36.00 circa ad EST della carreggiata EST di via Nizza, per un tratto di m 34.00 circa in direzione EST;
B) in via Lombroso
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)