CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
n.ro progr. 245T |
LOCALITÀ piazza Vittorio Veneto, via Po, ecc. |
data 29/01/2004 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1-4 |
prot. n. 1538 III 2.8 |
DC/Ord. Varie/O.S.P./Carnevale/vittorio_carnevale |
Ogg: Prot. C.O.T.S.P. 109bis/04 |
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IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la segnalazione della Divisione Funzioni Istituzionali - Direzione Sport e Tempo Libero - Settore Tempo Libero, relativa allo svolgimento della sfilata del "Carlevè ed Turin";
Vista la comunicazione della Giunta Comunale prot. n. 98 del 20/01/2004 con la quale la città concede il proprio patrocinio per la suddetta manifestazione;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
il giorno 01/02/2004
in
- via San Donato, tratto: piazza Statuto - via Pinelli
- l'istituzione del divieto di sosta, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, con la rimozione coatta dei veicoli ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'istituzione del divieto di circolazione veicolare, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica, per i veicoli muniti di apposito contrassegno della manifestazione e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti, eccetto gli attraversamenti di:
- via Medail
- via Piria
- via Bossi
- via Durandi
- via Bogetto
- via Galvani
- via Tenivelli
- via Capellina
- via Vagnone
- via Principi d'Acaja - via Saccarelli
- via Balbis
- piazza Statuto, settore EST, carreggiata centrale sul proseguimento di via Garibaldi
- l'istituzione del divieto di sosta, dalle ore 07.00 alle ore 20.00, con la rimozione coatta dei veicoli ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- piazza Vittorio Veneto, banchina NORD, compresa tra via Giulia di Barolo e via Vanchiglia
- l'istituzione del divieto di sosta, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, con la rimozione coatta dei veicoli ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, con sosta consentita ai veicoli muniti di apposito contrassegno della manifestazione;
piazza Vittorio Veneto
via Po
piazza Castello
via Garibaldi
piazza Statuto
via San Donato
corso Appio Claudio
corso Lecce, carreggiata laterale OVEST
corso Regina Margherita, all'intersezione con corso Lecce
- l'istituzione del divieto di transito, dalle ore 15.00 e per il tempo strettamente necessario al passaggio della sfilata di carnevale di cui alle premesse, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:
- l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
- conservazione e vigilanza della prescritta segnaletica stradale;
- la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
- sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
- ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;
- che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;
- con ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico degli organizzatori della manifestazione, che assumeranno la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovranno altresì garantire che durante lo svolgimento della sfilata sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica degli stessi partecipanti;
- la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)