ORDINANZA N. 201 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
n.ro progr. 145T |
LOCALITÀ: Centro abitato |
data 21/01/2004 |
CIRCOSCRIZIONE: tutte |
DC/Ord. Varie/O.S.P./caricoscarico2004 |
IL DIRIGENTE
Oggetto: occupazione suolo pubblico per stazionamento di veicoli utilizzati per il carico/scarico materiali edili.
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Considerato che alcune aziende specializzate nel trasporto e nello smaltimento delle macerie e dei rifiuti assimilabili, derivanti da opere edilizie, hanno richiesto di poter usufruire della procedura semplificata prevista dal Regolamento C.O.S.A.P. art. 14 punto 13;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 298 del 19/03/2002, esecutiva dal 7/04/2002, mecc. n. 2002 1557/103, relativa alla procedura semplificata per l'occupazione suolo pubblico di specie;
Visto l'art. 14 punto 13 del Regolamento C.O.S.A.P.;
Stabilita l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei lavori di smaltimento di macerie e di rifiuti assimilabili, derivanti da opere edilizie e da altri interventi manutentivi, di modo che gli stessi non arrechino pericolo alla circolazione stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
dalla data del presente provvedimento e sino al 31 dicembre 2004
con la precisazione che l'attuazione del provvedimento di cui sopra dovrà essere effettuata osservando le seguenti modalità:
il presente provvedimento non è valido:
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
Arch. Alessandro FARAGGIANA