ORDINANZA N. 80

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 16

LOCALITÀ via dell'Arcivescovado, via Don Minzoni, via Biancamano

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 13/01/04

GI/LB/VARIE04/arcivescovado

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la richiesta della Scuola di Applicazione e Istituto di Studi Militari dell'Esercito SM - Ufficio Segreteria e Affari Generali;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

A) in via dell'Arcivescovado

  1. l'istituzione del divieto di fermata sul lato SUD della via, nel tratto compreso tra via dell'Arsenale e via Don Minzoni e, la revoca contestuale della sosta a pagamento;
  2. la revoca dell'ordinanza n. 1721 prot. 1589 del 9.10.1996, con la quale veniva istituita un'area riservata ai veicoli al servizio di persone disabili, per n. 2 posti auto ad EST del f.f. EST di via dell'Arsenale;

B) invia Don Minzoni

tratto: via Biancamano - via dell'Arcivescovado

  1. l'istituzione del divieto di fermata sul lato EST;
  2. la revoca dell'ordinanza n. 313 prot. n. 291 del 2.3.1995 che istituiva: a) la sosta a pagamento sul lato EST, b) un'area riservata alle operazioni di carico e scarico cose nei giorni feriali delle ore 9.00 alle ore 16.00, sul lato EST, a SUD di via dell'Arcivescovado, per un tratto di m 12;

C) in via Biancamano

  1. l'istituzione del divieto di fermata sul lato NORD, da via Don Minzoni fino a termine via, e la contestuale revoca della sosta a pagamento;
  2. la revoca della sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli e la rimozione delle rastrelliere sul lato NORD per un tratto di m 5.00 circa ad OVEST del n.c. 10;

D)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta, per grave intralcio alla circolazione;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)