ORDINANZA N. 51

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 9

LOCALITĄ Piazza SOLFERINO

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 12/01/04

SB/VARIE04/solferino

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Considerato che l'allestimento di strutture in occasione delle Olimpiadi invernali del 2006, comportano alcune modifiche all'assetto viabile in ordine alla circolazione veicolare;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

In piazza Solferino

  1. l'istituzione del diritto di precedenza per i veicoli percorrenti per le corsie riservate ai veicoli del GTT, rispetto ai veicoli che intersecano dette corsie in entrata ed in uscita dalla carreggiata di collegamento tra il settore est ed ovest della piazza, esistente immediatamente a sud delle vie Pietro Micca e Cernaia;
  2. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli adibiti al servizio "Tourist Bus", sul lato ovest della carreggiata ovest della piazza, per un tratto di m 35 circa, a partire da m 6 circa dall'ideale protendimento del f.f. sud di via Cernaia e procedendo verso sud;
  3. l'istituzione del divieto di di sosta, con sosta riservata alle biciclette sulla banchina rialzata all'intersezione tra via Pietro Micca e via Santa Teresa, nelle apposite rastrelliere;
  4. l'istituzione del divieto di sosta, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli, nelle apposite rastrelliere:

  1. sul marciapiede lato ovest della carreggiata ovest della piazza, in prossimità del n.c. 20;
  2. sul marciapiede lato est della carreggiata est della piazza, in prossimità del n.c. 9;

5)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)