ORDINANZA N. 5058

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 800

LOCALITÀ corso Re Umberto, corso Vittorio Emanuele II

 

CIRCOSCRIZIONE N. 01

del 29/12/03

GI/VARIE03/reumberto

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 12 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la richiesta del Comando dei Carabinieri per la Sanità - Nucleo Antisofisticazioni;

Vista l'ordinanza n. 1976 prot. 1806 prot. 6.12.95, con la quale al punto 2) veniva istituito in corso Vittorio Emanuele II, il divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli militari delle Forze Armate Carabinieri - NAS in servizio autorizzato e muniti di contrassegno di riconoscimento, sul lato NORD della carreggiata laterale SUD del corso, di fronte a via Gioberti per n. 5 posti auto

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Re Umberto

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, con sosta riservata esclusivamente ai veicoli dei Carabinieri N.A.S.- muniti di evidenti segni di riconoscimento e/o in servizio autorizzato, sulla banchina EST, a partire da m 14.00 circa a SUD del f.m. SUD di corso Vittorio Emanuele II procedendo verso SUD, per 8 posti auto con disposizione "a spina";
  2. la posa di una serie di n. 8 paletti dissuasori della sosta, del tipo "Città di Torino" parallelamente al filo banchina, a partire da m 14.00 circa a SUD del f.m. SUD di corso Vittorio Emanuele II, con un interasse di m 2,50 circa;
  3. la revoca del punto 2) dell'ordinanza n. 1976 prot. n. 1806 del6.12.1995, meglio specificata in premessa;
  4. la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei paletti dissuasori , in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)