ORDINANZA N. 4998

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 789

LOCALITÀ Corso Tassoni

 

CIRCOSCRIZIONE N. 4

del 19/12/03

LB/VARIE03/tassoni

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 176 prot. 156-987 del 29.4.1982 che istituiva, tra l'altro, il divieto di sosta permanente lungo la carreggiata estrema Est di corso Tassoni nel tratto compreso tra corso Regina Margherita ed il protendimento ideale di via Pianezza;

Accertato che lungo la suddetta carreggiata, nonostante il divieto, le auto sostano in modo irregolare e disordinato creando intralcio alla circolazione;

Considerata la necessità di reperire spazi per la sosta e rendere più fluida la circolazione veicolare;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Tassoni

carreggiata estrema Est

  1. l'istituzione del divieto di fermata sul lato EST a partire dal f.f. NORD di corso Regina Margherita e procedendo verso NORD per un tratto di m 18.00 circa;
  2. la revoca del divieto di sosta permanente, istituito con l'ordinanza n. 176 prot. 156-987 del 29.4.1982, meglio specificata in premessa, limitatamente al tratto compreso tra via Bellotti Bon e corso Regina Margherita;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta, per grave intralcio alla circolazione;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)